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ART.1 - SERVIZI
Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza attribuiti dalla
legge dell'Autorità Marittima e Portuale, la società
Soprotur Capraia S.P.A ha il compito di organizzare i seguenti servizi
nel nuovo Punto di ormeggio denominato "Marina di Capraia isola"
realizzato nel porto di Capraia Isola: a) assistenza alle operazioni
di ormeggio e di disormeggio dei natanti . b) vigilanza; c) rifornimento
idrico; d) fornitura di energia elettrica; e) servizi igienici e
docce. Torna
ART.2 - PERSONALE
I servizi di cui all'art. 1 sono svolti dalla società Soprotur
Capraia S.P.A. con personale alle proprie dipendenze. Torna
ART.3 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI
L'assegnazione annuale degli ormeggi avviene appena questi si rendono
disponibili.
Gli ormeggi sono assegnati dalla Direzione dell'approdo in conformità
al presente Regolamento e Piano d'ormeggio in cui è previsto
che il 10% dei posti barca rimanga a disposizione delle unità
in transito.
L'assegnazione degli ormeggi disponibili per ciascuna categoria
avverrà sulla base dell'ordine cronologico delle richieste
secondo la lista di attesa fornita dalla società Soprotur
Capraia S.P.A.
L'assegnatario dovrà dimostrare la proprietà di almeno
sei carati di imbarcazione immatricolata oppure un quarto di proprietà
se natante.
L'assegnatario, pena la decadenza del diritto al posto barca, dovrà
provvedere a sistemare l'imbarcazione o natante al posto assegnato
entro tre mesi dal giorno della comunicazione.
Il canone decorre dal giorno della comunicazione della assegnazione
definitiva.
A ciascuno utente può essere assegnato un solo ormeggio annuale.
La proprietà dell'imbarcazione viene rilevata dalla licenza
di navigazione, che deve essere intestata all'assegnatario dell'ormeggio
annuale entro 90 (novanta) giorni dalla ammissione dell'imbarcazione
nel Punto di ormeggio; in caso di ritardo nella trascrizione o comunque
di intestazione a soggetti diversi dal titolare dell'ormeggio si
applicano le tariffe giornaliere, così come per tutti gli
altri utenti che non siano assegnatari di ormeggi annuali.
Per i natanti non immatricolati il titolo di proprietà dovrà
essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa nelle forme previste dalla legge.
I posti annuali assegnati sono tacitamente rinnovati per l'anno
successivo previo pagamento delle relative tariffe entro i termini
stabiliti ed esibizione del titolo di proprietà.
In mancanza di presentazione di suddetto titolo, l'assegnazione
dell'ormeggio annuale decade e per il periodo di permanenza nel
Punto di ormeggio eventualmente già maturato, sono applicate
le tariffe in vigore per i non assegnatari.
Per esigenze oggettive la posizione dell'ormeggio può essere
cambiata dalla Direzione del punto di ormeggio.
Le imbarcazioni o i natanti che sostano senza titolo nel Punto di
ormeggio sono rimossi dal personale della Soprotur Capraia S.P.A.
con spese ed oneri a carico dei proprietari; la loro restituzione
è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione,
custodia ed eventuali danni causati ad altre unità ed alle
strutture del Punto di ormeggio.
Le unità in transito possono fruire, durante la sosta, dei
servizi del Punto di ormeggio con le tariffe indicate all'art.16
del presente regolamento e depositate presso la Autorità
Portuale.
Le unità in transito potranno sostare secondo le disponibilità
stabilite di volta in volta dalla direzione del punto di ormeggio
in base ai posti liberi, garantendo la sosta fino ad un massimo
di otto giorni, salvo proroga giornaliera concessa dalla direzione
del punto di ormeggio in base alle disponibilità dei posti
liberi tra quelli destinati al transito.
La proroga, di regola, non potrà essere superiore a giorni
30 (trenta) e, in casi del tutto eccezionali, potrà essere
accordata sino ad un massimo di giorni 180 (centottanta).
I residenti e proprietari di case che possono prenotare il posto
barca fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni.
Il residente o proprietario di immobili siti in Capraia Isola avrà
diritto di prelazione sull'assegnazione del posto barca annuale
rispetto a terzi a parità di domande in base all'ordine cronologico
di presentazione. Torna
ART.4 - DIMENSIONE DELLE UNITA'
Le dimensioni delle unità ai fini dell'assegnazione dell'ormeggio
e del pagamento delle relative tariffe si intendono quelle indicate
nella licenza della navigazione purché non siano state apportate
modifiche strutturali o aggiunte appendici tali da superare il 5%
di tali dimensioni.
Per le unità non in possesso della licenza di navigazione
le misure sono presunte, salvo verifica da parte del personale del
punto di ormeggio, dalla dichiarazione del proprietario con la forma
della autocertificazione e dovrà rilevare la lunghezza/larghezza
dello scafo piu' eventuali appendici quando queste superino il 5%
di tali valori. L'eccedenza di una delle due misure massime consentite
determina il passaggio alla categoria relativa, tenendo conto della
situazione degli ormeggi. Per l'ormeggio di unità multiscafo
di lunghezza fino a 6,5 mt.F.T.,le tariffe applicabili sono quelle
risultanti in base alla sola lunghezza. Per l'ormeggio di unità
multiscafo di lunghezza superiore a mt.6,5 F.T. le tariffe applicabili
sono quelle risultanti in base alla sola lunghezza maggiorate del
50%.
La lunghezza massima consentita è di metri 20,50; le misure
consentite per ciascuna categoria sono definite nella seguente tabella:
Classe Lungh. F.T.
fino a metri Largh. F.T.
fino a metri Classe Lungh. F.T.
fino a metri Largh. F.T.
fino a metri
5 5,50 2,20 13 13,50 4,10
6 6,50 2,30 14 14,50 4,40
7 7,50 2,75 15 15,50 4,60
8 8,50 3,00 16 16,50 4,80
9 9,50 3,35 17 17,50 5,00
10 10,50 3,60 18 18,50 5,20
11 11,50 3,90 19 19,50 5,40
12 12,50 4,00 20 20,50 5,60
Per ogni classe di unità si considera appendice anche il
motore fuoribordo di cui viene considerata, ai fini della lunghezza
della superficie di ingombro, solamente la lunghezza del coperchio
coprimotore eccedente la lunghezza dello scafo; unica eccezione
è la classe 5, per cui non viene considerata appendice il
motore fuoribordo. Torna
ART.5 - SUBENTRO E TITOLARE DI ORMEGGIO
Non è consentita la cessione del posto di ormeggio assegnato.
La vendita totale dell'unità non dà al compratore
diritto di subentrare al posto di ormeggio.
Per il subentro all'ormeggio, qualora si renda libero, per rinuncia
scritta del precedente assegnatario o per altra causa, si procede
secondo quanto stabilito dal presente Regolamento; hanno diritto
di precedenza nell'ordine seguente:
a) i figli, genitori o coniugi che acquistino la proprietà
dell'imbarcazione;
b) uno degli eredi che entro sei mesi all'apertura della successione
dimostra di possedere almeno sei carati dell'imbarcazione; in caso
di barca non immatricolata, fa fede o il testamento o l'atto notorio,
sempre che siano state pagate le imposte di successione;
c) coloro che, già assegnatari, acquistino altre unità
di dimensione diversa, sempre che abbiano lasciato libero il precedente
posto assegnato e che ci sia la disponibilità di adeguati
ormeggi.
L'assegnazione degli ormeggi può essere fatta solo alle persone
fisiche che siano nelle seguenti condizioni: 1) proprietari di imbarcazioni
o natanti;
2) locatari finanziari con contratto per imbarcazioni con licenza
di abilitazione alla navigazione intestata a Società Leasing;
3) società di persone: l'assegnatario del posto barca deve
dimostrare di partecipare al capitale per almeno il 25% (S.n.c.,
S.a.s., Società semplice o società di fatto);
4) società di capitale: l'assegnatario del posto barca deve
dimostrare di partecipare al capitale almeno per il 25% (S.r.l.,
S.p.a.): per le S.p.a. quotate al listino ufficiale di borsa, l'assegnatario
deve dimostrare di possedere almeno il 2% del capitale; per le S.p.a.
non quotate si considera l'ammontare del capitale più i fondi
di riserva e se superano il miliardo, l'assegnatario deve dimostrare
di possedere il 15% del capitale sociale, per le società
in cui il capitale sociale più fondi di riserva sono compresi
fra euro 103.291,38 (200 milioni) ed euro 516.456,90 (1 miliardo),
l'assegnatario deve dimostrare di possedere il 20% del capitale,
per le S.r.l. con capitale sociale compreso tra euro 10.329,14 (20
milioni) ed euro 51.129,23 (99 milioni) l'assegnatario deve dimostrare
di possedere il 30% del capitale; per le S.r.l. con capitale sociale
superiore ad euro 51.645,69 (100 milioni), l'assegnatario deve dimostrare
di avere il 15% del capitale sociale. Torna
ART.6 - MODALITA' DI ORMEGGIO
Ogni unità deve essere di norma ormeggiata con la poppa verso
la banchina o il pontile e deve essere dotata di adeguati parabordi.
Le trappe che collegano i corpi morti e le catenarie con le bitte
o i maniglioni devono essere utilizzate unicamente per prendere
l'ormeggio.
A cura dei proprietari le imbarcazioni devono essere assicurate
alle bitte o ai maniglioni e alle catenarie con robusti cavi autoaffondanti
mantenuti in perfetta efficienza.
E' vietato usare catene in luogo di cime.
In caso di necessità, il personale incaricato del servizio
può intervenire d'ufficio e sostituire i cavi d'ormeggio,
addebitando l'onere della spesa a carico dai proprietari delle unità.
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ART.7 - CARBURANTI
Il rifornimento deve avvenire solo attraverso gli impianti delle
stazioni di servizio fisse ed autorizzate.
E' vietato travasare carburanti e tenerli in recipienti non idonei.
Sulle unità in sosta il carburante può essere tenuto
solo negli appositi serbatoi fissi, nessun altro recipiente contenente
carburante deve essere lasciato a bordo.
E' fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina
di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento
dei motori. Torna
ART.8 - RESPONSABILITA'
Dei danni derivanti da causa di forza maggiore, da avverse condizioni
meteo-marine, da deficiente ormeggio e da qualsiasi altra causa
risponde, direttamente verso i danneggiati, il proprietario dell'imbarcazione
che ne è stata causa.
Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa
obbligatoria; il personale incaricato del servizio può disporre
accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi
competenti.
La Società Soprotur Capraia S.P.A. non assume responsabilità
derivanti da incendi, da furto o danneggiamento doloso o colposo,
provvedendo però al servizio di vigilanza diurno. Torna
ART.9 - DIVIETI
Nell'area del punto di ormeggio è vietato:
a) depositare combustibili o infiammabili;
b) fare il bagno;
c) gettare immondizia o sostanze inquinanti;
d) occupare superfici con imbarcazioni, attrezzi, materiali o cose
senza autorizzazione del personale incaricato dei servizi;
e) eseguire i lavori, sia in terra che in acqua, senza il permesso
del personale incaricato dei servizi;
f) ormeggiare unità senza autorizzazione del personale incaricato
dei servizi;
g) non ottemperare alle disposizioni impartite dal personale incaricato
dei servizi e dalla Autorità Marittima e Portuale. Torna
ART.10 - AUTORIZZAZIONE LAVORI IN CONTO TERZI
Nell'ambito del Punto di ormeggio il personale incaricato dei servizi
può consentire l'esecuzione di lavori in conto terzi solo
alle persone e/o ditte che possono operare in ambito portuale secondo
le modalità previste dall'art. 68 del Codice della Navigazione.
Durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate le prescrizioni
date dal personale incaricato. I lavori non possono essere eseguiti
durante l'assenza del personale preposto alla sorveglianza.
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ART.11 - PERMESSO DI LAVORI IN CONTO PROPRIO
Chiunque intenda eseguire lavori in economia all'unità di
sua proprietà deve ottenere il permesso dal personale incaricato
e concordare le modalità di esecuzione sia in ordine alla
necessità di occupare spazio sia per quanto concerne la sicurezza.
Sono vietati i lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili
sulle unità, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto.
E' vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione
del personale preposto.
Può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche
solo se collegate con cavo ricoperto di gomma e senza giunto e con
collegamento a terra secondo le norme in vigore.
I lavori che possono essere causa di incendi non devono essere eseguiti
nell'ambito dell'approdo. Torna
ART.12 - RIPARAZIONI NELL'ORMEGGIO
Nessuna riparazione di rilievo potrà essere eseguita alle
unità nel posto di ormeggio.
In generale le riparazioni devono essere eseguite in zone all'uopo
indicate dal personale incaricato dei servizi. Torna
ART.13 - ACCESSO DEI VISITATORI
Al fine di tutelare la funzionalità e la sicurezza, il personale
incaricato dei servizi può limitare,a proprio giudizio discrezionale
ed insindacabile,l'afflusso dei visitatori al Punto di ormeggio.
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ART.14 - ASSENZA DALL' ORMEGGIO
Il proprietario che debba allontanarsi dal posto di ormeggio assegnato,
con la sua unità, per un periodo superiore a 3 giorni, deve
preavvertire il personale incaricato dei servizi, affinché
questo possa disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio per il periodo
d'assenza indicato dall'assegnatario. In caso di rientro prima della
data indicata, il personale incaricato dei servizi provvede alla
provvisoria sistemazione dell'unità.
L'anticipato rientro dovrà essere comunicato in tempo utile.
L'assenza dell'unità dal posto di ormeggio che si protragga
per un periodo di tempo superiore a dodici mesi comporta la decadenza
automatica del diritto al posto barca. Torna
ART.15 - VIGILANZA
Tutti salvi i poteri dell'Autorità Portuale e della Capitaneria
di Porto, la Società concessionaria può avvalersi
del personale incaricato dei servizi del Punto di ormeggio e della
Polizia Municipale nell'opera di sorveglianza, prevenzione e repressione
degli abusi e delle violazioni al presente Regolamento che potrebbero
verificarsi all'interno del Punto di ormeggio, informandone, per
quanto di competenza, le Autorità preposte.
Il personale del Punto di ormeggio è munito di apposito tesserino
di riconoscimento.
I rapporti per le eventuali violazioni accertate sono inoltrati
al Comando della Capitaneria di Porto e alle Autorità preposte
per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Gli utenti che non ottemperano alle disposizioni impartite dalla
Direzione del Punto di ormeggio in esecuzione di norme previste
dal presente Regolamento, possono essere dalla stessa allontanati
dall'ormeggio anche coattivamente con spese ed oneri a carico dell'interessato.
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